convalida crediti

Come previsto dal DM n. 616/17, sono considerati validi ai fini della certificazione del conseguimento dei 24 CFA anche:
- gli insegnamenti istituiti nei corsi di studio accademici o universitari, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari di primo e di secondo livello e le Scuole di specializzazione; 
- singoli  esami extracurricolari.

Al termine dei percorsi l'Accademia certificherà il raggiungimento degli obiettivi formativi, con l'indicazione degli insegnamenti, dei CFA acquisiti, dei relativi settori artistico-scientifico-disciplinari e delle votazioni riportate agli esami.

Per i per i diplomati di II livello e per i laureati magistrali che abbiano già conseguito i CFA nel loro percorso formativo, l'Accademia ne rilascerà specifica certificazione.